Art. 1

Oggetto

In vigore dal 12 gen 2005
Oggetto Il presente regolamento stabilisce: a) norme generali in materia di igiene dei mangimi; b) condizioni e disposizioni atte ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi; c) condizioni e disposizioni per la registrazione e il riconoscimento di stabilimenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:183:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo