Art. 1
Oggetto
In vigore dal 12 gen 2005
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce:
a)
norme generali in materia di igiene dei mangimi;
b)
condizioni e disposizioni atte ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi;
c)
condizioni e disposizioni per la registrazione e il riconoscimento di stabilimenti.
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