Art. 5

Obblighi specifici

In vigore dal 12 gen 2005
Obblighi specifici 1.   Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate: a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione; b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento; c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate. 2.   Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate. 3.   Gli operatori del settore dei mangimi: a) soddisfano criteri microbiologici specifici; b) prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici. I criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 4.   Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento. 5.   Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti. 6.   Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.
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Obblighi specifici (Art. 5 Regolamento (UE) 2005/183) — Testo vigente | Portale Normativo