Art. 31

Procedura del comitato

In vigore dal 12 gen 2005
Procedura del comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 (in seguito denominato «il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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Procedura del comitato (Art. 31 Regolamento (UE) 2005/183) — Testo vigente | Portale Normativo