Art. 29

Sistema di allarme rapido

In vigore dal 12 gen 2005
Sistema di allarme rapido Qualora i mangimi, compresi i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, presentino gravi rischi per la salute umana o per la salute degli animali o per l'ambiente, si applica mutatis mutandis l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.
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Sistema di allarme rapido (Art. 29 Regolamento (UE) 2005/183) — Testo vigente | Portale Normativo