Art. 28

Deroghe agli allegati I, II e III

In vigore dal 12 gen 2005
Deroghe agli allegati I, II e III Per motivi particolari, possono essere concesse deroghe agli allegati I, II e III secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, a patto che tali deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.
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