Art. 27

Modifica degli allegati I, II, e III

In vigore dal 12 gen 2005
Modifica degli allegati I, II, e III Gli allegati I, II e III possono essere modificati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, per tener conto: a) dell'elaborazione di codici di corretta prassi; b) dell'esperienza tratta dall'attuazione di sistemi basati sui principi HACCP in virtù dell'; c) degli sviluppi tecnologici; d) di pareri scientifici, in particolare di nuove valutazioni del rischio; e) della definizione di obiettivi in materia di sicurezza dei mangimi; e f) della fissazione di requisiti riguardanti operazioni specifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:183:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifica degli allegati I, II, e III (Art. 27 Regolamento (UE) 2005/183) — Testo vigente | Portale Normativo