Art. 27
Modifica degli allegati I, II, e III
In vigore dal 12 gen 2005
Modifica degli allegati I, II, e III
Gli allegati I, II e III possono essere modificati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, per tener conto:
a)
dell'elaborazione di codici di corretta prassi;
b)
dell'esperienza tratta dall'attuazione di sistemi basati sui principi HACCP in virtù dell';
c)
degli sviluppi tecnologici;
d)
di pareri scientifici, in particolare di nuove valutazioni del rischio;
e)
della definizione di obiettivi in materia di sicurezza dei mangimi;
e
f)
della fissazione di requisiti riguardanti operazioni specifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:183:oj#art-27