Art. 25

Esportazioni

In vigore dal 12 gen 2005
Esportazioni I mangimi, compresi i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, prodotti nella Comunità e destinati a essere immessi sul mercato di paesi terzi, devono soddisfare le disposizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 178/2002.
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Esportazioni (Art. 25 Regolamento (UE) 2005/183) — Testo vigente | Portale Normativo