Art. 12
Informazioni sulle norme nazionali in materia di riconoscimento
In vigore dal 12 gen 2005
Informazioni sulle norme nazionali in materia di riconoscimento
Ciascuno Stato membro che richieda il riconoscimento, ai sensi dell', paragrafo 2, di certi stabilimenti ubicati sul suo territorio, informa la Commissione e gli altri Stati membri delle pertinenti norme nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:183:oj#art-12