Art. 14

Sospensione della registrazione o del riconoscimento

In vigore dal 12 gen 2005
Sospensione della registrazione o del riconoscimento L'autorità competente sospende temporaneamente la registrazione o il riconoscimento di uno stabilimento per una, più o tutte le sue attività, qualora risulti che lo stabilimento non soddisfa più le condizioni che si applicano a tali attività. Tale sospensione dura fino al momento in cui lo stabilimento soddisfi nuovamente tali condizioni. Se entro un anno non si realizza la conformità a dette condizioni si applica l'.
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Sospensione della registrazione o del riconoscimento (Art. 14 Regolamento (UE) 2005/183) — Testo vigente | Portale Normativo