Art. 15

Revoca della registrazione o del riconoscimento

In vigore dal 12 gen 2005
Revoca della registrazione o del riconoscimento L'autorità competente revoca la registrazione o il riconoscimento di uno stabilimento, per una o più delle sue attività, qualora: a) lo stabilimento cessi una o più delle sue attività; b) risulti che lo stabilimento non abbia soddisfatto le condizioni che si applicano alle sue attività per un periodo di un anno; c) individui gravi mancanze o abbia dovuto arrestare ripetutamente la produzione di uno stabilimento e l'operatore del settore dei mangimi non sia ancora in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura.
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