Art. 16

Modifiche alla registrazione o al riconoscimento di uno stabilimento

In vigore dal 12 gen 2005
Modifiche alla registrazione o al riconoscimento di uno stabilimento Su richiesta, l'autorità competente apporta modifiche alla registrazione o al riconoscimento di uno stabilimento nel caso in cui esso abbia dimostrato la sua capacità a sviluppare attività addizionali rispetto a quelle per le quali ha ottenuto la prima registrazione o il primo riconoscimento o che le rimpiazzano.
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Modifiche alla registrazione o al riconoscimento di uno stabilimento (Art. 16 Regolamento (UE) 2005/183) — Testo vigente | Portale Normativo