Art. 17
Esenzione dalle visite in loco
In vigore dal 12 gen 2005
Esenzione dalle visite in loco
1. Gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all' nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediarie e non detengono i prodotti nei loro locali.
2. Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all'autorità competente, secondo la forma stabilita da quest’ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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