Art. 19
Elenco degli stabilimenti registrati e riconosciuti
In vigore dal 12 gen 2005
Elenco degli stabilimenti registrati e riconosciuti
1. Per ciascuna attività l'autorità competente iscrive in uno o più elenchi nazionali gli stabilimenti da essa registrati a norma dell'.
2. Gli stabilimenti da essa riconosciuti a norma dell' sono iscritti in un elenco nazionale con un numero di identificazione individuale.
3. Gli Stati membri mantengono aggiornati i dati degli stabilimenti riportati negli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 ai sensi delle decisioni di cui agli a fini di sospensione, revoca o modifica della registrazione o del riconoscimento.
4. L'elenco di cui al paragrafo 2 deve essere redatto conformemente al modello riportato nell'allegato V, capo I.
5. Il numero di identificazione di cui al paragrafo 2 è codificato nella forma stabilita nell'allegato V, capo II.
6. La Commissione compila e rende accessibile al pubblico la sezione degli elenchi degli Stati membri che comprende gli stabilimenti di cui al paragrafo 2 per la prima volta nel novembre 2007 e successivamente ogni anno, entro il 30 novembre. L'elenco compilato tiene conto delle modifiche apportate nel corso dell'anno.
7. Gli Stati membri rendono accessibili al pubblico gli elenchi degli stabilimenti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:183:oj#art-19