Art. 20
Elaborazione, diffusione e uso dei manuali
In vigore dal 12 gen 2005
Elaborazione, diffusione e uso dei manuali
1. La Commissione incoraggia l'elaborazione di manuali comunitari di corretta prassi per il settore dei mangimi e per l'applicazione dei principi HACCP a norma dell'.
Ove necessario, gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di manuali nazionali a norma dell'.
2. La divulgazione e l'uso dei manuali nazionali e di quelli comunitari sono incoraggiati dalle autorità competenti.
3. Tuttavia, gli operatori del settore dei mangimi possono usare tali manuali su base volontaria.
Storico versioni
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