Art. 22
Manuali comunitari
In vigore dal 12 gen 2005
Manuali comunitari
1. Prima che siano elaborati manuali comunitari di corretta prassi operativa per l'igiene o per l'applicazione dei principi HACCP, la Commissione consulta il comitato di cui all', paragrafo 1. L'obiettivo di tale consultazione è di esaminare l'utilità di tali manuali, la loro portata e gli argomenti da trattare.
2. Quando vengono approntati manuali comunitari la Commissione garantisce che siano elaborati e diffusi:
a)
da o in consultazione con idonei rappresentanti dei settori europei dei mangimi e di altre parti interessate, quali gruppi di consumatori;
b)
in collaborazione con i soggetti i cui interessi possono essere toccati in modo sostanziale, comprese le autorità competenti.
3. I manuali comunitari sono elaborati e diffusi tenendo conto:
a)
dei pertinenti codici di corretta prassi del Codex Alimentarius,
e
b)
se riguardano la produzione primaria di mangimi, dei requisiti stabiliti nell'allegato I.
4. Il comitato di cui all', paragrafo 1, valuta i progetti di manuali comunitari al fine di garantire che:
a)
siano stati elaborati a norma dei paragrafi 2 e 3;
b)
il loro contenuto risulti funzionale per i settori cui sono destinati in tutta la Comunità;
e
c)
costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza degli nei settori e/o per i mangimi interessati.
5. La Commissione invita periodicamente il comitato di cui all', paragrafo 1, a riesaminare i manuali comunitari elaborati a norma del presente articolo, in cooperazione con gli organismi citati nel paragrafo 2 del presente articolo. Scopo di tale riesame è garantire che i manuali rimangano praticabili e tener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici.
6. I titoli e i riferimenti dei manuali comunitari approntati a norma del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:183:oj#art-22