Art. 11
Requisiti
In vigore dal 12 gen 2005
Requisiti
Gli operatori del settore dei mangimi non possono operare:
a)
senza la registrazione di cui all';
oppure
b)
senza il riconoscimento prescritto a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:183:oj#art-11