Art. 10
Riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi
In vigore dal 12 gen 2005
Riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi
Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora:
1)
tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:
a)
fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;
b)
fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;
c)
fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento;
2)
il riconoscimento sia prescritto ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è ubicato;
oppure
3)
il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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