Art. 23
Importazioni
In vigore dal 12 gen 2005
Importazioni
1. Gli operatori del settore dei mangimi che importano mangimi da paesi terzi assicurano che vengano effettuate importazioni soltanto alle seguenti condizioni:
a)
il paese terzo di invio figura in un elenco, redatto ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 882/2004, di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di mangimi;
b)
lo stabilimento di invio figura in un elenco, redatto e tenuto aggiornato dal paese terzo ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 882/2004, di stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di mangimi;
c)
il mangime è stato prodotto dallo stabilimento di invio o da un altro stabilimento figurante nell'elenco di cui alla lettera b) o nella Comunità;
e
d)
il mangime soddisfa:
i)
i requisiti stabiliti nel presente regolamento e in qualsiasi altro strumento normativo comunitario che fissi regoleper i mangimi,
o
ii)
le condizioni che la Comunità riconosce come almeno equivalenti a ciò,
o
iii)
se esiste un accordo specifico tra la Comunità e il paese di esportazione, i requisiti in esso contenuti.
2. Un modello di certificato di importazione può essere adottato secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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