Art. 7
Documenti concernenti il sistema HACCP
In vigore dal 12 gen 2005
Documenti concernenti il sistema HACCP
1. Gli operatori del settore dei mangimi:
a)
forniscono all'autorità competente prove della loro conformità all' nella forma richiesta dall'autorità competente;
b)
assicurano che la documentazione in cui si descrivono le procedure sviluppate a norma dell' sia sempre aggiornata.
2. L'autorità competente tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi allorché stabilisce requisiti quanto alla forma di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Tali disposizioni possono aiutare certi operatori del settore dei mangimi ad attuare i principi HACCP sviluppati a norma del capo III, al fine di ottemperare ai requisiti dell', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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