Art. 9

Richiesta di autorizzazione per nuove sostanze

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Per ottenere l’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, si applica la seguente procedura: a) una richiesta è sottoposta all’autorità competente di uno Stato membro ed è corredata delle seguenti informazioni: i) nome e indirizzo del richiedente; ii) una scheda tecnica contenente le informazioni specificate negli orientamenti per la valutazione della sicurezza delle sostanze, che saranno pubblicati a cura dell’Autorità; iii) una sintesi della scheda tecnica; b) l’autorità competente di cui alla lettera a): i) accusa ricevuta della richiesta dandone comunicazione scritta al richiedente entro 14 giorni dal ricevimento. La ricevuta reca la data di ricevimento della richiesta; ii) informa senza indugio l’Autorità; e iii) rende disponibili all’Autorità la richiesta e le informazioni supplementari fornite dal richiedente; c) l’Autorità informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della richiesta e rende loro disponibili la richiesta e le informazioni supplementari fornite dal richiedente. 2.   L’Autorità pubblica orientamenti dettagliati sulla preparazione e presentazione delle richieste (11).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1935:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo