Art. 9
Richiesta di autorizzazione per nuove sostanze
In vigore dal 27 ott 2004
1. Per ottenere l’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, si applica la seguente procedura:
a)
una richiesta è sottoposta all’autorità competente di uno Stato membro ed è corredata delle seguenti informazioni:
i)
nome e indirizzo del richiedente;
ii)
una scheda tecnica contenente le informazioni specificate negli orientamenti per la valutazione della sicurezza delle sostanze, che saranno pubblicati a cura dell’Autorità;
iii)
una sintesi della scheda tecnica;
b)
l’autorità competente di cui alla lettera a):
i)
accusa ricevuta della richiesta dandone comunicazione scritta al richiedente entro 14 giorni dal ricevimento. La ricevuta reca la data di ricevimento della richiesta;
ii)
informa senza indugio l’Autorità;
e
iii)
rende disponibili all’Autorità la richiesta e le informazioni supplementari fornite dal richiedente;
c)
l’Autorità informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della richiesta e rende loro disponibili la richiesta e le informazioni supplementari fornite dal richiedente.
2. L’Autorità pubblica orientamenti dettagliati sulla preparazione e presentazione delle richieste (11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1935:oj#art-9