Art. 7
Ruolo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare
In vigore dal 27 ott 2004
Le disposizioni che possono avere implicazioni di salute pubblica sono adottate previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, qui di seguito denominata «l’Autorità».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1935:oj#art-7