Art. 8
Requisiti generali per l'autorizzazione delle sostanze
In vigore dal 27 ott 2004
1. Quando è stato adottato l'elenco delle sostanze autorizzate di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), chi intenda ottenere l’autorizzazione per una sostanza non ancora inserita in tale elenco presenta una richiesta in conformità dell’, paragrafo 1.
2. Nessuna sostanza è autorizzata se non è stato dimostrato, adeguatamente e sufficientemente, che, se impiegato alle condizioni stabilite nelle misure specifiche, il materiale od oggetto finale soddisfa i requisiti dell' e, se applicabile, dell'.
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