Art. 8 · Requisiti generali per l'autorizzazione delle sostanze

Art. 8

Requisiti generali per l'autorizzazione delle sostanze

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Quando è stato adottato l'elenco delle sostanze autorizzate di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), chi intenda ottenere l’autorizzazione per una sostanza non ancora inserita in tale elenco presenta una richiesta in conformità dell’, paragrafo 1. 2.   Nessuna sostanza è autorizzata se non è stato dimostrato, adeguatamente e sufficientemente, che, se impiegato alle condizioni stabilite nelle misure specifiche, il materiale od oggetto finale soddisfa i requisiti dell' e, se applicabile, dell'.
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