Art. 10

Parere dell’Autorità

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta valida, l’Autorità emette un parere in merito alla conformità della sostanza ai criteri relativi alla sicurezza di cui all' e, se applicabile, all' nelle condizioni d’impiego previste per il materiale o l’oggetto in cui è usata. L’Autorità può prorogare al massimo per altri sei mesi tale termine. In tal caso, indica i motivi della proroga al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri. 2.   L’Autorità può, ove opportuno, invitare il richiedente ad integrare le informazioni a corredo della domanda entro un termine da essa specificato. Allorché l’Autorità richiede informazioni supplementari, il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso finché non sia stata fornita l’informazione richiesta. Analogamente tale termine è sospeso durante il periodo assegnato al richiedente per la preparazione di chiarimenti scritti od orali. 3.   Onde preparare il proprio parere l’Autorità: a) verifica che le informazioni e i documenti presentati dal richiedente siano conformi all’, paragrafo 1, lettera a), nel qual caso la richiesta è considerata valida, ed esamina se la sostanza soddisfi i criteri relativi alla sicurezza di cui all' e, se applicabile, all'; b) informa il richiedente, la Commissione e gli Stati membri nel caso in cui la richiesta non sia valida. 4.   Il parere, qualora sia favorevole all’autorizzazione della sostanza oggetto della valutazione, comprende le seguenti informazioni: a) designazione e caratteristiche della sostanza; e b) se del caso, raccomandazioni per le condizioni o restrizioni d’impiego della sostanza valutata e/o del materiale od oggetto in cui è usata; e c) una valutazione dell’adeguatezza del metodo d’analisi proposto ai fini di controllo previsti. 5.   L’Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente. 6.   L’Autorità rende pubblico il proprio parere, previa cancellazione di tutte le informazioni ritenute riservate ai sensi dell’.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2004/1935 — Parere dell’Autorità | Portale Normativo