Art. 5

Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Per i gruppi di materiali e oggetti elencati nell’allegato I e, se del caso, le combinazioni di tali materiali e oggetti o di materiali e oggetti riciclati impiegati nella fabbricazione di tali materiali e oggetti, possono essere adottate o modificate misure specifiche secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Tali misure specifiche possono includere: a) un elenco delle sostanze autorizzate per essere impiegate nella fabbricazione di materiali e oggetti; b) uno o più elenchi di sostanze autorizzate incorporate in materiali e oggetti attivi o intelligenti a contatto con i prodotti alimentari, o di materiali e oggetti attivi o intelligenti nonché, se necessario, condizioni particolari d’impiego di tali sostanze e/o dei materiali e oggetti in cui sono incorporate; c) requisiti di purezza delle sostanze di cui alla lettera a); d) condizioni particolari d’impiego delle sostanze di cui alla lettera a) e/o dei materiali e degli oggetti nei quali le sostanze sono state utilizzate; e) limiti specifici di cessione di taluni componenti o gruppi di componenti nei o sui prodotti alimentari, tenendo debitamente conto delle altre possibili fonti di esposizione a tali componenti; f) un limite globale di cessione dei componenti nei o sui prodotti alimentari; g) disposizioni miranti a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dal contatto orale coi materiali e gli oggetti; h) altre norme che garantiscano l’osservanza degli ; i) norme fondamentali per il controllo dell’osservanza delle disposizioni stabilite nelle lettere da a) ad h); j) norme riguardanti il prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo dell’osservanza delle disposizioni stabilite nelle lettere da a) ad h); k) disposizioni specifiche volte a garantire la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti, comprese disposizioni concernenti la durata della conservazione delle registrazioni, o disposizioni che consentano, se del caso, deroghe ai requisiti di cui all'; l) disposizioni aggiuntive in materia di etichettatura per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti; m) disposizioni che prevedano l’istituzione e il mantenimento da parte della Commissione di un registro comunitario, accessibile al pubblico, delle sostanze, dei procedimenti, dei materiali o degli oggetti autorizzati (qui di seguito denominato «il registro»); n) norme procedurali specifiche che adattino, se del caso, la procedura di cui agli articoli da 8 a 12 o che la rendano adatta all'autorizzazione di taluni tipi di materiali e oggetti e/o procedimenti impiegati nella loro lavorazione, compresa, se del caso, la procedura per una singola autorizzazione di una sostanza, procedimento, materiale od oggetto, con decisione rivolta ad un richiedente. 2.   Le direttive specifiche esistenti sui materiali e oggetti sono modificate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2004/1935 — Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti | Portale Normativo