Art. 20
Riservatezza
In vigore dal 27 ott 2004
1. Il richiedente può indicare quali informazioni presentate ai sensi dell’, paragrafo 1, dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2, debbano essere trattate in modo riservato, poiché dalla loro rivelazione potrebbe essere significativamente danneggiata la sua posizione concorrenziale. In tal caso deve essere prodotta una giustificazione verificabile.
2. Non sono considerate riservate le informazioni riguardanti:
a)
il nome e l’indirizzo del richiedente, nonché la denominazione chimica della sostanza;
b)
le informazioni che attengono direttamente alla valutazione della sicurezza della sostanza;
c)
il metodo o i metodi d’analisi.
3. La Commissione determina, previa consultazione del richiedente, quali informazioni siano mantenute riservate e informa il richiedente e l’Autorità della propria decisione.
4. L’Autorità, quando ne sia richiesta, fornisce alla Commissione e agli Stati membri tutte le informazioni in suo possesso.
5. La Commissione, l’Autorità e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’opportuna riservatezza delle informazioni ricevute a norma del presente regolamento, eccezion fatta per le informazioni che devono essere divulgate in determinate circostanze al fine di proteggere la salute umana.
6. Se un richiedente ritira o ha ritirato una domanda, l’Autorità, la Commissione e gli Stati membri rispettano la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali ricevute, comprese le informazioni in materia di ricerca e sviluppo e le informazioni in merito alla cui riservatezza la Commissione e il richiedente non concordano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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