Art. 21

Condivisione dei dati esistenti

In vigore dal 27 ott 2004
Le informazioni contenute nella richiesta presentata a norma dell’, paragrafo 1, dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2, possono essere utilizzate a beneficio di un altro richiedente, purché l'Autorità ritenga che la sostanza sia la stessa per la quale è stata presentata la richiesta originaria, in particolare per il grado di purezza e la natura delle impurità, e purché il nuovo richiedente abbia concordato con quello originario la possibilità d’impiego delle informazioni.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2004/1935 — Condivisione dei dati esistenti | Portale Normativo