Art. 16

Dichiarazione di conformità

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Le misure specifiche di cui all’ prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano. 2.   In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2004/1935 — Dichiarazione di conformità | Portale Normativo