Art. 18

Misure di salvaguardia

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Se uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad una nuova valutazione delle informazioni esistenti, ha motivazioni circostanziate per concludere che l’impiego di un materiale od oggetto presenti un pericolo per la salute pubblica, pur essendo conforme alle misure specifiche pertinenti, può temporaneamente sospendere o sottoporre a restrizioni, nel proprio territorio, l’applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sospensione o le restrizioni. 2.   La Commissione esamina quanto prima, nell’ambito del comitato di cui all’, paragrafo 1, eventualmente previo parere dell’Autorità, le motivazioni addotte dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, emette senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso. 3.   Se la Commissione ritiene che, per porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 e per garantire la tutela della salute umana, siano necessarie modifiche delle misure specifiche pertinenti, tali modifiche sono adottate con la procedura di cui all’, paragrafo 2. 4.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere in vigore la sospensione o le restrizioni fino all’adozione delle modifiche di cui al paragrafo 3 o finché la Commissione non abbia rifiutato di adottare tali modifiche.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2004/1935 — Misure di salvaguardia | Portale Normativo