Art. 5

In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente G. ZALM (1)  Parere reso il 15 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU L 159 del 10.6.1989, pag. 2. (3)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale. (4)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8. PROTOCOLLO che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007, le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio
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Art. 5 Regolamento (UE) 2004/2003 | Portale Normativo