Art. 3
In vigore dal 21 ott 2004
1. Al fine di promuovere una pesca responsabile e sostenibile, le due parti promuovono nell'interesse reciproco un partenariato inteso principalmente al miglioramento delle conoscenze alieutiche e biologiche, al controllo della pesca, allo sviluppo della pesca artigianale, alle comunità di pescatori e alla formazione.
2. L'ammontare della seconda parte della compensazione finanziaria è destinato a finanziare le seguenti azioni, per un importo annuo di 195 000 EUR, ripartito come appresso indicato:
a)
150 000 EUR per programmi scientifici e tecnici intesi a migliorare le conoscenze e la gestione della pesca e delle risorse biologiche nella zona di pesca di Maurizio;
b)
30 000 EUR per borse di studio e «stage» di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca e per la partecipazione a riunioni internazionali sulla pesca;
c)
15 000 EUR per la sorveglianza e il controllo, tra cui il sistema di controllo dei pescherecci (SCP).
3. Gli importi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), sono messi a disposizione del ministero responsabile per la pesca di Maurizio entro il 1o giugno 2004 per il primo anno ed entro il 1o aprile per gli anni seguenti, previa presentazione alla Commissione europea di una programmazione annuale dettagliata, completa di calendario e degli obiettivi perseguiti con le azioni specifiche da attuare per ciascuna misura. Essi sono versati su un conto a profitto del Tesoro pubblico che viene indicato alla delegazione della Commissione europea a Maurizio dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.
4. L'importo di cui alla lettera b) è messo a disposizione del ministero responsabile per la pesca di Maurizio e versato sui conti bancari delle competenti autorità di Maurizio sulla base delle spese sostenute.
5. Il ministero responsabile per la pesca di Maurizio trasmette alla delegazione della Commissione europea a Maurizio, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale dettagliata sull'attuazione delle suddette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere alle autorità di Maurizio responsabili per la pesca informazioni complementari su tali risultati e di riconsiderare i relativi versamenti in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2003:oj#art-3-7