Art. 3

In vigore dal 21 ott 2004
Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente accordo comunicano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di Maurizio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione (4).
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Art. 3 Regolamento (UE) 2004/2003 | Portale Normativo