Art. 2
Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
In vigore dal 21 ott 2004
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tonniere con reti a circuizione: Francia 16, Spagna 22, Italia 2, Regno Unito 1;
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pescherecci con palangari di superficie: Spagna 19, Francia 23, Portogallo 7;
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pescherecci con lenze: Francia 25 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua.
Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.
Storico versioni
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