Art. 5
In vigore dal 21 ott 2004
Qualora gravi circostanze, a esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca di Maurizio, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria, previa consultazione tra le due parti, ove sia possibile, nel quadro della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo.
Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate nel quadro della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.
La validità delle licenze rilasciate alle navi comunitarie ai sensi dell' dell'accordo è prorogata di un periodo equivalente a quello durante il quale le attività di pesca sono state sospese.
Storico versioni
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