Art. 5
In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) Parere reso il 15 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 159 del 10.6.1989, pag. 2.
(3) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.
PROTOCOLLO
che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007, le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio
Storico versioni
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Proeli:reg:2004:2003:oj#art-5