Art. 5

In vigore dal 21 ott 2004
Quando una domanda di intervento viene presentata conformemente all', paragrafo 1, del regolamento di base, prima della scadenza del termine di tre giorni lavorativi, i termini di cui agli di detto regolamento iniziano a decorrere soltanto dal giorno successivo alla data di ricevimento della domanda di intervento, accettata dall’autorità doganale designata a tal fine. Se, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento di base, l’autorità doganale informa il dichiarante o il detentore della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il termine di tre giorni lavorativi inizia a decorrere soltanto dalla notifica al titolare del diritto.
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