Art. 1
In vigore dal 21 ott 2004
Ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1383/2003, nel prosieguo denominato «il regolamento di base», possono fungere da rappresentanti del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare tale diritto le persone fisiche e le persone giuridiche.
Tra le persone di cui al primo comma figurano le società di gestione collettiva, il cui unico scopo o uno degli scopi principali consiste nel gestire o amministrare diritti d'autore o diritti connessi al diritto d'autore, i raggruppamenti o i rappresentanti che abbiano presentato una domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, come pure i costitutori.
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