Art. 3

In vigore dal 21 ott 2004
1.   I documenti con i quali sono presentate le domande di intervento di cui all', paragrafi 1 e 4, del regolamento di base, le decisioni di cui ai paragrafi 7 e 8 di detto articolo, nonché la dichiarazione prevista all' di detto regolamento devono essere conformi ai formulari che figurano negli allegati del presente regolamento. I formulari devono essere compilati con un procedimento informatico, meccanico o a mano, purché in modo visibile. In quest'ultimo caso, essi devono essere compilati con inchiostro e in caratteri di stampa. Indipendentemente dal procedimento utilizzato, essi non devono presentare cancellature, aggiunte o altre alterazioni. Nel caso in cui sia compilato mediante procedimento informatico, il formulario deve essere messo a disposizione del richiedente, in formato digitale, su uno o più siti pubblici accessibili direttamente con procedimento informatico. In seguito, esso può essere riprodotto con strumenti di stampa privati. Nel caso in cui si ricorra ai fogli supplementari di cui alle caselle 8, 9, 10 e 11 del formulario sul quale è redatta la domanda di intervento prevista all', paragrafo 1, del regolamento di base, o di cui alle caselle 7, 8, 9 e 10 del formulario sul quale è redatta la domanda di intervento di cui all', paragrafo 4, di detto regolamento, tali fogli sono considerati parte integrante del formulario. 2.   I formulari relativi alla domanda di cui all', paragrafo 4, del regolamento di base sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale deve essere presentata la domanda di intervento, corredati delle eventuali traduzioni. 3.   Il formulario si compone di due esemplari: a) l'esemplare destinato allo Stato membro nel quale viene presentata la domanda, recante il n. 1; b) l'esemplare destinato al titolare del diritto, recante il n. 2. Il formulario debitamente compilato e firmato, accompagnato da un numero di estratti corrispondente al numero di Stati membri indicato nella casella 6 del formulario, nonché dai documenti giustificativi di cui alle caselle 8, 9 e 10 è presentato all’autorità doganale competente che, dopo aver accettato la domanda, li conserva per almeno un anno oltre la durata legale del formulario. Nel caso in cui l'estratto di una decisione che accoglie la domanda di intervento sia rivolto a uno o più Stati membri destinatari, conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 4, del regolamento di base, lo Stato membro che riceve l'estratto deve compilare senza indugio la parte «avviso di ricevimento» con l'indicazione della data di ricevimento e trasmettere copia di tale estratto all'autorità competente indicata nella casella 2 del formulario. Il titolare del diritto può, nel periodo di validità della sua domanda di intervento comunitario, sollecitare presso lo Stato membro nel quale la domanda è stata inizialmente presentata l'intervento in un altro Stato membro non menzionato precedentemente. In tal caso, la durata di validità della nuova domanda corrisponde al periodo che deve ancora decorrere dalla domanda iniziale e può essere rinnovata secondo le condizioni previste per quest'ultima.
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