Art. 7

In vigore dal 21 ott 2004
1.   In caso di applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento di base, il titolare del diritto informa l’autorità doganale che è stata avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale. Fatta eccezione per le merci deperibili, qualora il periodo che resta prima della scadenza del termine previsto all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base non sia sufficiente per sollecitare tale procedura, tale termine può essere prorogato in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. 2.   Nei casi in cui sia stata precedentemente concessa una proroga di dieci giorni lavorativi a norma dell' del regolamento di base, non può più essere accordata una proroga in virtù dell'articolo 13 di detto regolamento.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2004/1891 | Portale Normativo