Art. 4

In vigore dal 21 ott 2004
Il servizio incaricato di ricevere e trattare le domande di intervento può chiedere, ai fini dell', paragrafo 6, del regolamento di base, l’indicazione dei luoghi di fabbricazione o di produzione, della rete di distribuzione o del nome dei licenziatari e altre informazioni, per agevolare l'analisi tecnica delle merci.
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