Art. 7

Direttore esecutivo

In vigore dal 12 lug 2004
1.   L’Autorità è diretta dal suo direttore esecutivo, che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni, ferme restando le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione. 2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione. Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione alla maggioranza di tre quarti dei suoi membri. Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione, secondo la stessa procedura. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esecuzione dei suoi compiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1321:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Regolamento (UE) 2004/1321 — Direttore esecutivo | Portale Normativo