Art. 3
Proprietà
In vigore dal 12 lug 2004
1. L’Autorità è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali che le sono ceduti dall’impresa comune GALILEO al termine della fase costitutiva e che saranno creati o sviluppati dal concessionario durante la fase costitutiva e la fase operativa del sistema.
2. Le modalità dei conseguenti trasferimenti di proprietà sono fissate, con riguardo all’impresa comune GALILEO, nel procedimento di scioglimento di cui all’ dello statuto dell’impresa comune GALILEO allegato al regolamento (CE) n. 876/2002 (5) e, nei confronti del concessionario, nel contratto di concessione.
3. L'Autorità è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali EGNOS, fatto salvo l'accordo con gli investitori EGNOS sui termini e sulle condizioni del trasferimento di proprietà da ESA della totalità o parte delle apparecchiature e degli impianti EGNOS.
Storico versioni
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