Art. 21

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 12 lug 2004
1.   L’Autorità è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi in tal senso. 2.   Nell'ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione di questi paesi ai lavori dell’Autorità, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dall'Autorità, sui contributi finanziari e sul personale. 3.   La partecipazione di qualsiasi paese terzo all'Autorità è sottoposta all'approvazione del Consiglio.
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