Art. 18

Lingue

In vigore dal 12 lug 2004
1.   All’Autorità si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (9). 2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2004/1321 — Lingue | Portale Normativo