Art. 23

Entrata in vigore

In vigore dal 12 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente B. BOT (1)  Parere espresso il 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU C 371 del 23.12.2000, pag. 2. (3)  Cfr. pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale. (4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (5)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1. (6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. (7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. (8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15. (9)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. (10)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. (11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. (12)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
Storico versioni

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Art. 23 Regolamento (UE) 2004/1321 — Entrata in vigore | Portale Normativo