Art. 23
Entrata in vigore
In vigore dal 12 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) Parere espresso il 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 371 del 23.12.2000, pag. 2.
(3) Cfr. pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.
(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(7) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(8) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(9) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(10) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(11) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(12) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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