Art. 23 · Entrata in vigore

Art. 23

Entrata in vigore

In vigore dal 12 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente B. BOT (1)  Parere espresso il 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU C 371 del 23.12.2000, pag. 2. (3)  Cfr. pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale. (4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (5)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1. (6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. (7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. (8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15. (9)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. (10)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. (11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. (12)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
Storico versioni

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