Art. 16
Personale
In vigore dal 12 lug 2004
1. Al personale dell’Autorità si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione.
2. Fatto salvo l', l’Autorità esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità che ha il potere di nomina.
3. Il personale dell’Autorità è composto da agenti assunti dall’Autorità per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti, ma può anche comprendere funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri a titolo temporaneo.
Storico versioni
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