Art. 16 · Personale

Art. 16

Personale

In vigore dal 12 lug 2004
1.   Al personale dell’Autorità si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione. 2.   Fatto salvo l', l’Autorità esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità che ha il potere di nomina. 3.   Il personale dell’Autorità è composto da agenti assunti dall’Autorità per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti, ma può anche comprendere funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri a titolo temporaneo.
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