Art. 2

Compiti

In vigore dal 12 lug 2004
1.   L’Autorità svolge i seguenti compiti: a) è l'autorità concedente nei confronti del concessionario privato incaricato di realizzare e gestire le fasi costitutiva ed operativa di GALILEO (in seguito denominato «il concessionario»); in questo contesto, conclude con quest’ultimo il contratto di concessione; vigila sull’osservanza, da parte del concessionario, del contratto di concessione e dell’allegato capitolato d'oneri e adotta tutte le misure opportune per garantire la continuità dei servizi in caso di inadempimento del concessionario; cede al concessionario il diritto di utilizzazione, per tutta la durata della concessione, dei beni materiali ed immateriali di cui all’, paragrafo 1; b) gestisce i fondi specificatamente assegnati a tal fine ai programmi europei GNSS e controlla l'insieme della gestione finanziaria al fine di informare sui contributi del settore pubblico; c) le è affidata la responsabilità, esercitata in precedenza dall'impresa comune GALILEO, della gestione dell'accordo con l'operatore economico incaricato del funzionamento di EGNOS e della presentazione di un quadro delle future opzioni politiche in relazione a EGNOS, con particolare riguardo al parere di quelle parti che hanno contribuito al finanziamento dello sviluppo e delle fasi costitutive di EGNOS; d) coordina le iniziative degli Stati membri per quanto riguarda le frequenze necessarie al funzionamento del sistema; ha il diritto di utilizzare tutte queste frequenze indipendentemente dall'ubicazione del sistema; è l’interlocutrice diretta del concessionario in materia di utilizzazione di tali frequenze; e) al fine di assistere la Commissione nel predisporre proposte relative ai programmi europei GNSS che devono essere presentate al Parlamento europeo e al Consiglio e nell'adottare norme di attuazione, ne elabora i progetti; f) è responsabile della modernizzazione e dello sviluppo di nuove generazioni del sistema; g) può svolgere compiti di esecuzione di bilancio, affidatile dalla Commissione e legati ai programmi europei GNSS a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4); h) garantisce che le componenti del sistema siano debitamente certificate; conferisce il potere agli opportuni enti autorizzati per la certificazione di rilasciare i certificati pertinenti e di verificare il rispetto dei relativi standard e delle specifiche tecniche; i) fa rispettare e verifica la conformità da parte del concessionario alle istruzioni impartite ai sensi dell'azione comune 2004/552/PESC; j) fatto salvo l', gestisce tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza e alla protezione del sistema, in particolare: i) approva gli allegati di sicurezza dei contratti industriali; ii) definisce le specifiche di sicurezza del sistema e delle sue componenti, nonché gli standard di sicurezza per le tecniche informative; iii) definisce la crittografia che richiede l'approvazione del governo; iv) garantisce che i segnali/servizi europei GNSS siano controllati in conformità dei criteri di sicurezza, di cui ai punti i) e ii); v) è l'autorità di accreditamento in materia di sicurezza europea GNSS, avvia e controlla l'attuazione delle procedure di sicurezza ed esegue controlli di sicurezza del sistema; vi) per quanto riguarda il servizio pubblico regolato (PRS): — definisce le specifiche e le istruzioni per realizzare i ricevitori PRS, conformemente alla politica d'accesso al PRS definita dal Consiglio, — fornisce orientamenti per l'attuazione delle norme di gestione PRS negli Stati membri; vii) fa rispettare e verifica la conformità da parte del concessionario alle norme e agli accordi internazionali (Wassenaar, regime di non proliferazione nel settore missilistico, accordi internazionali, ...); viii) attua le disposizioni pertinenti relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate; ix) intensifica le procedure di coordinamento e di consultazione in materia di sicurezza con il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR); x) individua e informa il Consiglio delle eventuali misure che potrebbero essere adottate dallo stesso in caso di minaccia alla sicurezza dell'Unione europea o di uno degli Stati membri derivante dal funzionamento o dall'uso del sistema o in caso di minaccia al funzionamento del sistema, in particolare come risultato di una crisi internazionale; xi) fornisce consulenza al Consiglio, su richiesta, nell'ambito dell'azione comune 2004/552/PESC; xii) fornisce consulenza su questioni di politica di sicurezza nell'ambito di accordi internazionali connessi ai programmi europei GNSS. 2.   L'ESA è invitata a fornire all'Autorità supporto tecnico e scientifico.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1321 — Compiti | Portale Normativo